Capo III
Art. 6
Orario di lavoro
In vigore dal 12 feb 1988
1. Nel rispetto dell'orario massimo giornaliero stabilito per legge, la programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro saranno regolamentati, tenuto conto anche dei principi di cui alla legge 29 gennaio 1986, n. 23, in sede di accordi decentrati, secondo i seguenti criteri:
a) migliore efficienza e produttività;
b) più efficace erogazione dei servizi a favore degli utenti;
c) ampliamento dell'arco temporale della fruibilità dei servizi con il ricorso preferenziale ad articolazioni degli orari connesse con la natura delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche più prolungati;
d) possibilità di procedere ad una riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario, in relazione anche al grado di copertura dei posti previsti in organico.
2. Pertanto l'orario settimanale di lavoro, distribuito su sei o cinque giornate lavorative, può essere articolato, in termini di flessibilità, turnazione, frazionamento, tempo parziale in modo da assicurare il funzionamento delle strutture anche in ore pomeridiane ed, ove necessario, anche notturne.
3. Il rispetto degli orari di lavoro, come stabiliti dall'accordo, deve essere accertato mediante controlli obiettivi, anche di tipo automatico.
4. Fatta salva la possibilità di una migliore specificazione dei criteri indicati nei precedenti commi, in sede di accordi decentrati per singole Università, saranno individuate le modalità di attuazione in concreto di detta articolazione, tenendo conto delle realtà locali e per meglio corrispondere alle esigenze delle strutture.
5. Gli istituti riguardanti la flessibilità dell'orario dei servizi, la turnazione e il tempo parziale possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.
6. A tal fine gli accordi decentrati utilizzeranno, quali parametri principali per l'articolazione dell'orario di lavoro, i seguenti:
a) il grado di miglioramento dell'organizzazione del lavoro;
b) il miglioramento, in termini di coordinamento, del rapporto funzionale tra unità organiche appartenenti alla medesima struttura, ovvero tra loro correlate sul piano dell'attività;
c) il grado di intensificazione dei rapporti con l'utenza interna ed esterna che deve essere posta in condizione di accedere più facilmente alle strutture, uffici, sportelli e servizi delle Università.
7. Ove necessario, qualora con le predette modalità di articolazione dell'orario di lavoro non siano perseguibili le finalità connesse alla più proficua efficienza, è consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro, di norma, entro i limiti di ventiquattro ore e quarantotto massime settimanali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;567#art-6