Capo IV
Art. 14
Attività culturali ricreative ed assistenziali
In vigore dal 12 feb 1988
1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nelle singole Università o istituzioni per il personale di cui all', sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavori.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;567#art-14