Capo III
Art. 11
Profili professionali
In vigore dal 12 feb 1988
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sarà istituita una commissione nazionale paritetica composta da rappresentanti del Ministero competente, del Ministero del tesoro, del Dipartimento della funzione pubblica e delle autonomie universitarie e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, per lo studio delle questioni generali e metodologiche relative all'organizzazione del lavoro e per l'individuazione e descrizione dei profili professionali, al fine dell'omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni giuridico-funzionali e per quelle emergenti anche a seguito delle innovazioni tecnologiche.
2. I lavori della predetta commissione dovranno concludersi con apposita articolata proposizione da prendere in esame in sede di trattative per il rinnovo contrattuale per il prossimo triennio, ai sensi dell' della legge 29 marzo 1983, n. 93.
3. Nell'ottava qualifica funzionale dell'area amministrativa-contabile è istituito il seguente profilo professionale: segretario amministrativo del Dipartimento.
4. Al segretario del Dipartimento competono, sulla base delle direttive degli organi di governo del Dipartimento, funzioni di:
a) collaborazione con il direttore del Dipartimento per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, ivi compresa l'organizzazione dei corsi, dei convegni, e dei seminari;
b) predisposizione tecnica del bilancio preventivo e consuntivo, nonché della situazione patrimoniale;
c) coordinamento delle attività amministrativo-contabili assumendo la responsabilità, in solido con il direttore, dei conseguenti atti;
d) partecipazione alle sedute del consiglio e della giunta del Dipartimento con funzioni di segretario verbalizzante;
e) altre attività che saranno individuate dalla commissione di cui al comma 1.
5. In sede di prima applicazione del presente decreto sono inquadrati nei suddetti profilo professionale e qualifica funzionale il personale che, alla data di entrata in vigore del menzionato decreto, espletino le funzioni di segretario del Dipartimento ed appartengono all'ottava qualifica funzionale.
6. Sono altresì inquadrati nei suddetti profilo professionale e qualifica funzionale gli appartenenti alla settima qualifica funzionale che alla data del 1 settembre 1987 espletino le funzioni e superino apposito concorso per esami ad essi riservato.
7. Possono partecipare al concorso di cui al comma 6, anche gli appartenenti alla sesta qualifica funzionale che alla predetta data espletino, per incarico formale, le funzioni di segretario del Dipartimento e siano in possesso del diploma di laurea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;567#art-11