Capo III
Art. 10
Visite mediche di controllo
In vigore dal 12 feb 1988
1. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle unità sanitarie locali, alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento, con gli oneri a carico dei bilanci delle singole università. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;567#art-10