Accordo collettivo nazionale medici addetti alle attività della medicina dei serviziCapo I

Art. 8

Trattamento economico

In vigore dal 26 dic 1987
Ai medici incaricati ai sensi del presente capo I spetta il seguente compenso professionale per ogni ora di attività effettivamente svolta: a) L. 13.600 a decorrere dal 1 gennaio 1986; b) L. 14.400 a decorrere dal 1 gennaio 1987; c) L. 15.200 a decorrere dal 1 gennaio 1988. Agli stessi spettano inoltre le quote di caro-vita di cui all', lettera B). Sui compensi anzidetti e sulle quote di caro-vita le U.S.L. versano il contributo ENPAM nella misura e con le modalità di cui all', lettera C). Ai medici di cui al presente capo I si applicano gli (rimborso spese di accesso) e 26 (assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;504#art-acn-8

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