Accordo collettivo nazionale medici addetti alle attività della medicina dei servizi›Capo II
Art. 13
Massimale orario - Limitazioni - Procedure per l'attribuzione degli aumenti di orario
In vigore dal 26 dic 1987
Ai medici confermati ai sensi del presente capo II sono conferibili aumenti di orario fino a un massimo di 24 ore settimanali.
L'incarico è esplicabile presso più UU.SS.LL.
In ogni caso, la somma dell'attività per l'incarico disciplinato dalle norme del presente capo II e di altra attività compatibile svolta in base a un rapporto di dipendenza o convenzionale non può superare l'impegno orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno in base al citato accordo nazionale.
Prima di far luogo alle procedure di cui all', le ore di incarico disponibili nell'ambito della medicina dei servizi sono prioritariamente coperte, sentito il comitato di cui all', mediante aumenti di orario, entro i limiti stabiliti dal presente articolo, in favore dei medici confermati, operanti nell'ambito della stessa U.S.L., che ne abbiano fatto domanda, secondo l'ordine di anzianità di incarico. In caso di indisponibilità o di ulteriore necessità, il suddetto criterio di priorità è esteso ai medici confermati operanti all'interno delle altre U.S.L. rientranti nello stesso ambito zonale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;504#art-acn-13