Accordo collettivo nazionale medici addetti alle attività della medicina dei serviziCapo II

Art. 28

Comitato consultivo zonale

In vigore dal 26 dic 1987
In ogni ambito territoriale, comprensivo di una o più UU.SS.LL., definito con provvedimento della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità, è costituito un comitato consultivo zonale. Lo stesso provvedimento indica l'U.S.L. presso la quale il comitato ha sede, d'intesa con le UU.SS.LL. interessate. Le regioni attuano, d'intesa con le UU.SS.LL. e sentiti i sindacati firmatari, forme di coordinamento tra le varie UU.SS.LL. allo scopo di assicurare la corretta corresponsione nei confronti dei medici confermati di tutto quanto ad essi spetta sul piano economico ai sensi del presente accordo. Il comitato è composto da: a) l'assessore regionale alla sanità, o da un suo delegato, che ne assume la presidenza; b) tre rappresentanti delle UU.SS.LL. designati dall'A.N.C.I. regionale; c) quattro rappresentanti dei medici confermati ai sensi del capo II: tali rappresentanti sono eletti tra i medici confermati operanti nell'ambito territoriale, come precisato al comma primo del presente articolo, con il sistema elettorale proporzionale tra liste concorrenti. Le elezioni dei rappresentanti dei medici sono svolte con la collaborazione dei sindacati firmatari, a cura dell'Ordine dei medici. Gli oneri delle elezioni sono a carico dei medici interessati. Al fine del pagamento delle spese sostenute dall'Ordine le UU.SS.LL. trattengono sui compensi dovuti a ciascun medico una quota nella misura indicata dall'Ordine stesso. Oltre ai titolari saranno rispettivamente eletti e nominati con le stesse modalità altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o più titolari. Il comitato è costituito con provvedimento della giunta regionale, promosso dall'assessore regionale alla sanità, che procede alla nomina dei componenti. Il comitato svolge tutti i compiti che gli sono demandati dal presente accordo. Il comitato svolge, altresì, funzioni consultive in favore dell'assessore regionale alla sanità e delle singole UU.SS.LL. Il comitato si riunisce periodicamente almeno una volta al mese ed in tutti i casi richiesti da una delle parti. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dalla U.S.L. sede del comitato. La regione, d'intesa con la U.S.L., destina i mezzi, i locali ed il personale necessari per lo svolgimento dei compiti gravanti sull'assessore regionale alla sanità, o suo delegato, quale presidente del comitato zonale e per consentire al comitato stesso l'espletamento di tutti i compiti e le funzioni attribuitigli dal presente accordo: l'assessore regionale alla sanità, o il suo delegato, quale presidente del comitato zonale, individua, inoltre, presso i locali di cui sopra l'albo per le affissioni e dispone per l'attivazione di apposito protocollo di ricevimento e spedizione della corrispondenza con i medici e con le UU.SS.LL.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;504#art-acn-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo