Accordo collettivo nazionale medici addetti alle attività della medicina dei serviziCapo II

Art. 24

Premio di collaborazione

In vigore dal 26 dic 1987
Ai medici confermati è corrisposto un premio annuo di collaborazione pari a un dodicesimo del compenso tabellare, compenso orario più incrementi periodici di anzianità di cui all', e delle quote di caro-vita complessivamente percepiti nel corso dell'anno. Detto premio è liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza. Al medico che cessa dal servizio prima del 31 dicembre il premio viene liquidato all'atto della cessazione del servizio. Il premio di collaborazione non compete al medico nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di sospensione o di risoluzione del rapporto professionale per motivi disciplinari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;504#art-acn-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo