Accordo collettivo nazionale medici addetti alle attività della medicina dei serviziCapo II

Art. 20

Malattia - Gravidanza

In vigore dal 26 dic 1987
Al medico confermato che si assenta per comprovata malattia o infortunio, anche non continuativamente nell'arco di trenta mesi, che gli impediscano qualsiasi attività lavorativa, l'U.S.L. corrisponde l'intero trattamento economico, goduto in attività di servizio per i primi sei mesi e al 50 per cento per i successivi tre mesi e conserva l'incarico per ulteriori quindici mesi, senza emolumenti. In caso di gravidanza o puerperio, l'U.S.L. mantiene l'incarico per sei mesi continuativi e corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio, per un periodo massimo complessivo di quattordici settimane. L'U.S.L. può disporre controlli sanitari in relazione agli stati di malattia o infortunio denunciati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;504#art-acn-20

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