Accordo collettivo nazionale medici addetti alle attività della medicina dei servizi›Capo II
Art. 18
Sostituzioni
In vigore dal 26 dic 1987
Alle sostituzioni dei medici confermati, che per qualsiasi motivo
si assentino dal servizio, l'U.S.L.provvede assegnando incarichi di supplenza secondo l'ordine della graduatoria di cui all' con priorità per i medici non titolari di alcun rapporto di lavoro
dipendente o convenzionato.
L'incarico di sostituzione non può superare la durata di sei mesi e non è rinnovabile.
Con il rientro del medico titolare dell'incarico, cessa di diritto e con effetto immediato l'incarico di sostituzione.
Al medico sostituto spetta il trattamento economico di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;504#art-acn-18