Accordo collettivo nazionale medici addetti alle attività della medicina dei serviziCapo II

Art. 26

Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi

In vigore dal 26 dic 1987
L'U.S.L. provvede ad assicurare i medici incaricati ai sensi del presente accordo contro i danni da responsabilità professionale verso i terzi e contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi dell'accordo stesso, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione del raggiungimento della sede del presidio, semprechè agli stessi competa il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell'. Le relative polizze saranno portate a conoscenza delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;504#art-acn-26

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