Accordo collettivo nazionale medici addetti alle attività della medicina dei servizi›Capo II
Art. 26
Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi
In vigore dal 26 dic 1987
L'U.S.L. provvede ad assicurare i medici incaricati ai sensi del presente accordo contro i danni da responsabilità professionale verso i terzi e contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi dell'accordo stesso, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione del raggiungimento della sede del presidio, semprechè agli stessi competa il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell'.
Le relative polizze saranno portate a conoscenza delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;504#art-acn-26