Accordo collettivo nazionale medici addetti alle attività della medicina dei serviziCapo I

Art. 4

Conferimento degli incarichi

In vigore dal 26 dic 1987
Qualora l'U.S.L. intenda conferire un incarico ai sensi delle presenti norme, ne dà notizia mediante avviso da pubblicare sul Bollettino ufficiale della regione, contenente le seguenti specificazioni: a) soggetti abilitati a presentare la domanda e termine di scadenza per la presentazione della stessa; b) tipologia dell'attività da svolgere e località in cui deve essere espletata; c) ore settimanali di attività e durata dell'incarico. I medici che hanno presentato domanda, fatto salvo il disposto dell', terzo comma, sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri: a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria di cui all'; b) attribuzione di punti 10 a coloro che al momento della presentazione della domanda per il conferimento dell'incarico non siano titolari di alcun rapporto di lavoro dipendente o convenzionato o trattamento di pensione e non si trovino in posizione di incompatibilità e che tali requisiti abbiano conservato fino al conferimento dell'incarico; c) attribuzione di punti 5 a coloro che al momento della presentazione della domanda per il conferimento dell'incarico non siano: 1) titolari di oltre 250 scelte se iscritti negli elenchi dei medici di medicina generale; 2) titolari di oltre 150 scelte se iscritti negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta; 3) titolare di un incarico di guardia medica in forma attiva per 25 o più ore settimanali. Non è di ostacolo all'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui alla lettera b) del comma secondo l'essere titolare, al momento della presentazione della domanda per il conferimento dell'incarico, di un rapporto di lavoro dipendente o convenzionale a titolo precario, purchè esso cessi prima del conferimento dell'incarico stesso. Il medico avente titolo è invitato, mediante lettera raccomandata A.R., a presentarsi presso la sede della U.S.L. interessata non oltre il decimo giorno dalla data di ricevimento dell'invito. La mancata presentazione, entro il termine prestabilito, senza giustificato motivo, è considerata, a tutti gli effetti, come rinuncia all'incarico. Il medico che sia impossibilitato a presentarsi deve, a pena di decadenza, far pervenire, entro il termine indicato, adeguata giustificazione dichiarando contestualmente la propria disponibilità ad accettare l'incarico. Il medico disposto ad accettare l'incarico deve rilasciare ha dichiarazione riprodotta sub allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 292 del 1987, resa ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'U.S.L. verificata l'inesistenza di incompatibilità e l'eventuale sussistenza di altre attività svolte dal medico interpellato che possano comportare limitazioni di orario, provvede al conferimento dell'incarico a tempo determinato con lettera raccomandata A.R. in duplice esemplare. Il medico incaricato, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della raccomandata di cui all'ottavo comma, deve, a pena di decadenza, formalizzare la propria accettazione restituendo una copia della lettera, debitamente firmata. I medici incaricati sono tenuti a comunicare tempestivamente all'U.S.L. in cui operano ogni variazione del loro "status" che possa costituire motivo di incompatibilità o possa avere influenza per eventuali limitazioni di orario. In sede regionale si determineranno le modalità più opportune per evitare che il medico assuma incarichi non compatibili con più UU.SS.LL. Gli incarichi di cui al presente accordo sono conferiti per la durata di nove mesi e per un orario settimanale minimo di sei ore e massimo di 24 ore e sono anche rinnovabili con atto formale adottato dal competente organo dell'U.S.L., con divieto di proroghe di fatto. L'incarico può essere conferito per un orario settimanale massimo di 12 ore al medico di medicina generale con un numero di scelte compreso tra 350 e 500 unità e al pediatra di libera scelta con un numero di scelte compreso tra 150 e 266 unità. La somma delle attività per incarico disciplinato dalle presenti norme e di altra attività compatibile svolta in base a un rapporto di dipendenza o convenzionale, non può superare l'impegno orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno in base al contratto collettivo ex art. 47 della legge n. 833 del 1978.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;504#art-acn-4

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