Accordo collettivo nazionale medici addetti alle attività della medicina dei servizi›Capo I
Art. 9
Quote sindacali
In vigore dal 26 dic 1987
La U.S.L., su delega dei singoli medici, provvede alla riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari del presente accordo e al loro versamento su c/c intestato ai tesorieri dei sindacati stessi per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi.
I costi del servizio di esazione sono a carico dei sindacati firmatari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;504#art-acn-9