Accordo collettivo nazionale medici addetti alle attività della medicina dei serviziCapo I

Art. 5

Doveri e compiti del medico

In vigore dal 26 dic 1987
Il medico incaricato deve: a) attenersi alle disposizioni che l'U.S.L. emana per il buon funzionamento del servizio e il perseguimento dei fini istituzionali; b) attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo; c) svolgere tutti i compiti che, nell'ambito delle attività sanitarie regolate dal presente accordo, l'U.S.L. decide di affidargli, ivi comprese le eventuali variazioni in ordine alle sedi, agli orari ed alla tipologia dell'attività; d) osservare l'orario di attività. A tal fine, l'U.S.L. provvede al controllo dell'osservanza dell'orario mediante procedure identiche a quelle adottate per il personale medico dipendente. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle competenze del medico inadempiente. Ripetute e non occasionali infrazioni in materia saranno motivo di deferimento alla commissione di cui all', previa contestazione scritta al medico. I medici addetti al servizio di prelievo e terapia iniettiva devono, a richiesta della U.S.L., su espressa indicazione del medico curante in cui sia precisata la diagnosi o il sospetto diagnostico ed inoltre che si tratti di paziente non deambulabile, esplicare la loro attività anche a domicilio dell'utente. L'U.S.L. concorda, di volta in volta, con il sanitario incaricato il tempo occorrente per tale attività, ed il relativo compenso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;504#art-acn-5

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