Accordo collettivo nazionale medici addetti alle attività della medicina dei servizi›Capo I
Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 26 dic 1987
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DELLA MEDICINA DEI SERVIZI.
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Campo di applicazione
Il presente accordo disciplina i rapporti di lavoro autonomo che si instaurano tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici per l'espletamento, in conformità con le indicazioni della programmazione regionale e territoriale, di attività sanitarie a rapporto orario, per le quali non sia richiesto il titolo di specializzazione e che non risultino regolate da altri accordi collettivi stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;504#art-acn-1