Accordo collettivo nazionale medici addetti alle attività della medicina dei servizi›Capo I
Art. 3
Incompatibilità
In vigore dal 26 dic 1987
Gli incarichi di cui all' del presente accordo non sono conferibili al medico che si trovi in una delle posizioni di cui al punto 6 dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978 od in una qualsiasi altra posizione non compatibile per specifiche norme di legge o di contratto di lavoro, ovvero che:
a) sia iscritto nell'elenco dei medici di medicina generale o dei pediatri di libera scelta riferito ad un ambito territoriale non compreso nel territorio della U.S.L. in cui aspira a ricoprire un incarico ai sensi del presente accordo;
b) sia iscritto nell'elenco dei medici di medicina generale o dei pediatri di libera scelta riferito ad un ambito territoriale compreso nel territorio della stessa U.S.L., presso la quale aspira a ricoprire un incarico ai sensi del presente accordo ed abbia acquisito un numero di scelte superiore rispettivamente a 500 e 266 unità;
c) svolga attività come medico specialista ambulatoriale convenzionato;
d) svolga attività come medico specialista convenzionato esterno;
e) abbia più di un altro rapporto di collaborazione, anche se compatibile con le norme del presente accordo, presso UU.SS.LL. e/o enti pubblici o privati;
f) abbia cointeressenze dirette o indirette o rapporti di interesse in case di cura private o in strutture sanitarie di cui all'art. 43 della legge n. 833 del 1978;
g) operi come dipendente od in virtù di un rapporto di collaborazione professionale, anche precario, presso case di cura private o strutture sanitarie di cui all'art. 43 della legge n. 833 del 1978; tale incompatibilità non opera nei confronti dei medici che presso le istituzioni ivi indicate, svolgono unicamente attività libero-professionali con carattere di consulenza occasionale riferite a settori per i quali le istituzioni stesse non sono convenzionate oppure attività iniettorie e/o di prelievo o di guardia medica;
h) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto ministeriale 15 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'insorgere di un motivo di incompatibilità comporta l'immediata decadenza dall'incarico;
i) abbia superato il cinquantesimo anno alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al primo comma dell'.
Ai fini dell'applicazione delle lettere a) e b) del primo comma l'ambito territoriale di riferimento è quello comunale quando il comune comprende una pluralità di UU.SS.LL.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;504#art-acn-3