Accordo collettivo nazionale medici addetti alle attività della medicina dei serviziCapo I

Art. 6

Cessazione dall'incarico

In vigore dal 26 dic 1987
L'incarico conferito ai sensi del presente accordo cessa per: a) scadenza del termine indicato nella lettera di incarico; b) insorgenza di un motivo di incompatibilità; c) provvedimento adottato ai sensi dell'; d) emissione di ordine o mandato di cattura; e) condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione; f) sospensione, cancellazione o radiazione dall'albo professionale; g) incapacità psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'U.S.L., da un medico designato dell'interessato e presieduta dal titolare della cattedra di medicina legale della facoltà di medicina della città capoluogo della provincia o di provincia limitrofa; h) recesso del medico, da comunicare all'U.S.L. interessata con preavviso di almeno trenta giorni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;504#art-acn-6

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