Accordo collettivo nazionale medici addetti alle attività della medicina dei servizi›Capo I
Art. 11
Attività specifiche di pediatria
In vigore dal 26 dic 1987
Per gli incarichi da conferire ai sensi del presente capo I, concernenti l'esplicazione di attività specifiche di pediatria, il personale medico occorrente è tratto dalla graduatoria regionale di cui all' dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, si sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978.
Per accertate esigenze locali le UU.SS.LL., con provvedimento motivato, possono conferire gli incarichi a medici pediatri di libera scelta inseriti nell'elenco della località in cui l'incarico stesso deve essere svolto, i quali siano titolari di un numero di scelte non superiore a 266 unità. In caso di più interessati l'incarico è conferito a favore del convenzionato titolare di un minore numero di scelte.
Per i procedimenti disciplinari si applicano le norme di cui all' dell'accordo con i medici pediatri di libera scelta.
Per ogni altro aspetto, gli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo sono disciplinati dalle disposizioni del presente capo I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;504#art-acn-11