Accordo collettivo nazionale medici addetti alle attività della medicina dei servizi›Capo I
Art. 8
8 / 31Trattamento economico
In vigore dal 26 dic 1987
Ai medici incaricati ai sensi del presente capo I spetta il seguente compenso professionale per ogni ora di attività effettivamente svolta:
a) L. 13.600 a decorrere dal 1 gennaio 1986;
b) L. 14.400 a decorrere dal 1 gennaio 1987;
c) L. 15.200 a decorrere dal 1 gennaio 1988.
Agli stessi spettano inoltre le quote di caro-vita di cui all', lettera B).
Sui compensi anzidetti e sulle quote di caro-vita le U.S.L. versano il contributo ENPAM nella misura e con le modalità di cui all', lettera C).
Ai medici di cui al presente capo I si applicano gli (rimborso spese di accesso) e 26 (assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;504#art-acn-8