Capo II

Art. 24

Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica

In vigore dal 12 lug 1987
1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, secondo la procedura di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, l'ente non potrà procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo in mansioni equivalenti a quelle proprie della posizione funzionale e profilo professionale di appartenenza e, ove prevista, della disciplina o, a domanda, in posizione funzionale inferiore, anche di diverso profilo professionale. 2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova posizione funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento già in godimento, fatto salvo quanto previsto dalle norme in vigore in materia di infermità per causa di servizio. 3. A tali fini il dipendente può essere applicato alle nuove funzioni anche in soprannumero riassorbibile, con contestuale congelamento del posto lasciato disponibile fino al riassorbimento del posto soprannumerario. 4. La procedura di cui al comma 1 può essere attivata dall'ente anche nei confronti del dipendente riconosciuto temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle proprie attribuzioni. 5. In tal caso l'utilizzazione del dipendente dovrà essere disposta esclusivamente per lo svolgimento di funzioni equivalenti a quelle della posizione funzionale e profilo professionale di appartenenza e, ove previsto, della disciplina, per il periodo giudicato necessario dall'organo competente a norma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al recupero della piena efficienza fisica. 6. Il posto del dipendente temporaneamente inidoneo non può essere considerato disponibile ai fini dell' legge 20 maggio 1985, n. 207.
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