Capo II

Art. 20

Mobilità nell'ambito dell'ente

In vigore dal 12 lug 1987
1. L'istituto della mobilità, all'interno dell'ente, concerne l'utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in presidio o servizio ubicato in località diversa da quella della sede di assegnazione. 2. Rientra nel potere organizzatorio dell'ente e non è, pertanto, soggetta alle procedure di cui alle successive lettere A) e B) l'utilizzazione del personale nell'ambito di presidi, servizi, uffici etc., situati a non oltre 10 km dalla località sede di assegnazione. 3. La mobilità interna si distingue in mobilità di urgenza e ordinaria e viene attuata secondo le procedure di cui alle successive lettere A) e B). A) Mobilità d'urgenza: 1) nei casi in cui, nell'ambito dell'ente sia necessario soddisfare le esigenze funzionali dei servizi, a seguito di eventi contingenti e non prevedibili, l'utilizzazione provvisoria dei dipendenti in servizio, presidio e ufficio diverso da quello di assegnazione è effettuata limitatamente al perdurare delle situazioni predette; 2) tale utilizzazione è disposta, con atto motivato, dall'ufficio di direzione della unità sanitaria locale o dall'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, e non può superare il limite massimo di un mese nell'anno solare; 3) la mobilità di urgenza presuppone l'utilizzo di tutto il personale di uguale ruolo, posizione funzionale, profilo professionale e disciplina ove prevista, ferma restando la necessità di assicurare, in via prioritaria, la funzionalità dell'unità operativa di provenienza; 4) al personale interessato spetta l'indennità di missione prevista dalla normativa vigente, se e in quanto dovuta. B) Mobilità ordinaria nell'ambito dell'ente: 1) gli enti, prima di procedere alla copertura dei posti vacanti secondo le vigenti disposizioni, a domanda degli interessati, possono disporre misure di mobilità ordinaria interna e nel rispetto dei seguenti criteri: adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilità dei posti da ricoprire mediante mobilità del personale; compilazione di graduatorie per le richieste di trasferimento sulla base dei titoli posseduti, dell'anzianità di servizio, della situazione familiare e della residenza anagrafica; 2) le graduatorie sono formate da apposite commissioni paritetiche nominate dal comitato di gestione della unità sanitaria locale, o dall'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, previa intesa a livello regionale o locale con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto; 3) i titoli posseduti sono valutati in conformità dei criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione; 4) la determinazione dei punteggi per la formazione delle graduatorie va effettuata tenendo presente che si possono attribuire: per l'anzianità di servizio massimo punti 15; per la situazione personale e familiare, anche in relazione a documentate situazioni di particolare rilevanza sociale, massimo punti 15; per la residenza anagrafica massimo punti 15; per i titoli posseduti massimo punti 15; per un totale complessivo di massimo 60 punti. 4. Gli enti, per motivate esigenze di servizio, possono disporre misure di mobilità interna del personale, d'ufficio, sulla base di criteri da definirsi negli accordi decentrati a livello locale. 5. Nei confronti del personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali la mobilità ordinaria può essere effettuata esclusivamente a domanda degli interessati. 6. La mobilità di cui al comma precedente, ferma restando la necessità di una adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilità dei posti vacanti delle predette posizioni funzionali apicali, si attua, in caso di pluralità di domande, mediante la formazione di graduatorie compilate a cura dell'ufficio di direzione della unità sanitaria locale, o di organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, in base ai criteri di cui al punto 4) della lettera B) del presente articolo. 7. I provvedimenti di mobilità ordinaria interna, a domanda o d'ufficio, sono disposti dal comitato di gestione della unità sanitaria locale od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo