Capo II
Art. 21
Mobilità tra enti in ambito regionale
In vigore dal 12 lug 1987
1. La mobilità del personale tra enti in ambito regionale comprende le seguenti fattispecie:
1) mobilità tra unità sanitarie locali a domanda o a seguito di soppressione del posto;
2) mobilità tra enti del comparto.
I) Trasferimento ad altra unità sanitaria locale:
A) A domanda:
la mobilità del personale a domanda tra unità sanitarie locali della stessa regione è disposta per la copertura dei posti vacanti nelle unità sanitarie locali, individuati in sede regionale, su indicazione delle unità sanitarie locali medesime. Alla data di scadenza della disciplina transitoria di cui all' della legge 20 maggio 1985, n. 207, la mobilità citata avviene sulla base dei seguenti criteri:
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione dei posti vacanti nella unità sanitaria locale, da coprirsi mediante trasferimento, con l'indicazione delle procedure da seguire per la presentazione delle relative domande;
provvedimento di nulla osta al trasferimento da parte del comitato di gestione della unità sanitaria locale di appartenenza del dipendente;
l'accoglimento del trasferimento e disposto dal comitato di gestione della unità sanitaria locale di destinazione, sentito l'ufficio di direzione;
in caso di pluralità di domande, il trasferimento è disposto dalla unità sanitaria locale di destinazione:
nei confronti del personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali e sub apicali, secondo apposita graduatoria formata dall'ufficio di direzione sulla base dei titoli posseduti dai candidati, da valutarsi in conformità dei criteri previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni, tenendo conto, per quanto attiene al punteggio relativo al curriculum, di documentate situazioni familiari (ricongiunzione al nucleo familiare, numero dei familiari, distanza tra le sedi) e sociali;
nei confronti del restante personale, secondo l'anzianità di servizio di ruolo nella posizione funzionale di appartenenza, da valutarsi in conformità dei criteri previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni, maggiorata fino ad un massimo di 10 punti, per documentate situazioni familiari (ricongiunzione al nucleo familiare, numero dei familiari, distanza tra le sedi etc.) e sociali;
il provvedimento di trasferimento deve essere notificato alla regione per le conseguenti variazioni nei ruoli nominativi regionali.
B) Assegnazione di personale a seguito di soppressione del posto: in applicazione dell'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il dipendente ha diritto, in caso di soppressione del posto - conseguente a vincoli legislativi ed indirizzi programmatici di piano in materia di organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali - al conferimento di altro posto, di corrispondente profilo, posizione funzionale e disciplina ove prevista, vacante presso l'unità sanitaria locale di appartenenza;
l'unità sanitaria locale di appartenenza provvede alla nuova assegnazione con priorità sulla mobilità ordinaria interna di cui all' e di quella disciplinata sub A) del presente articolo;
qualora il dipendente non trovi idonea collocazione nella unità sanitaria locale di appartenenza, la regione provvederà all'individuazione del posto vacante di altra unità sanitaria locale;
non potranno essere considerati disponibili a tal fine posti per i quali siano in atto procedure concorsuali con le prove di esame già iniziate. Qualora per i posti individuati siano, invece, in corso i processi di mobilità di cui alla precedente lettera A), il dipendente il cui posto è stato soppresso, sarà ammesso a concorrere al trasferimento con gli altri candidati;
in assenza di posti di corrispondente profilo e posizione funzionale nell'ambito della regione ovvero di mancata assegnazione ai sensi dei commi precedenti, il dipendente rimane in soprannumero nella unità sanitaria locale di appartenenza fino al verificarsi della vacanza;
all'assegnazione ad altra unità sanitaria locale della stessa regione provvede la giunta regionale;
al personale assegnato con le procedure di cui alla lettera B) del presente articolo competono oltre i benefici previsti in materia per gli impiegati civili dello Stato anche una indennità di incentivazione alla mobilità pari a due mensilità dello stipendio in godimento alla data di assegnazione.
II) Mobilità tra enti del comparto:
È consentito il trasferimento di personale tra tutti gli enti destinatari del presente decreto, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti stessi e contrattazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, a condizione dell'esistenza nell'ente di destinazione di posto vacante di corrispondente qualifica e livello professionale.
Qualora il trasferimento ad uno degli enti del comparto riguardi il personale delle unità sanitarie locali, è, altresì, necessario il nulla osta della regione interessata.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-21