Capo II

Art. 22

Mobilità tra enti in ambito interregionale

In vigore dal 12 lug 1987
1. La mobilità tra enti in ambito interregionale comprende le seguenti fattispecie: 1) mobilità tra unità sanitarie locali; 2) mobilità tra enti del comparto. I) Mobilità tra unità sanitarie locali: La mobilità tra unità sanitarie locali di diversa regione, che avviene esclusivamente a domanda del dipendente interessato, alla data di scadenza della disciplina transitoria di cui all' della legge 20 maggio 1985, n. 207, è così disciplinata: 1) qualora, esperiti in via prioritaria i trasferimenti e i comandi in ambito regionale, risultino ancora vacanti dei posti, le regioni individuano e rendono noti tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale delle regioni i posti disponibili e le rispettive sedi per i trasferimenti interregionali, fissando il termine entro cui gli interessati debbono presentare domanda. Detta domanda dovrà essere inviata anche alla unità sanitaria locale e alla regione di appartenenza; 2) la unità sanitaria locale e la regione di appartenenza devono esprimere il nulla osta al trasferimento. Analogamente deve procedere la unità sanitaria locale di destinazione. Sulla accoglibilità della domanda, corredata dei nulla-osta di cui al punto 2) provvede la regione in cui è richiesta l'assegnazione. In caso di più domande, il trasferimento è disposto dalla regione di cui al comma precedente, a favore: di coloro che risultino in possesso dei maggiori titoli da valutarsi in conformità dei criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione, per quanto attiene al personale appartenente ai profili professionali per i quali è richiesto il diploma di laurea; di coloro che siano in possesso di maggiore anzianità effettiva di servizio nella posizione funzionale di appartenenza per il restante personale. Nel caso di pari anzianità vengono valutati, nell'ordine: la ricongiunzione al nucleo familiare, il numero dei familiari che compongono il nucleo stesso; la maggiore distanza tra la sede di appartenenza e quella per la quale si chiede il trasferimento e l'anzianità complessiva di servizio. Per coloro che risultino utilmente collocati nella graduatoria, la regione di destinazione richiede a quella di provenienza l'adozione del provvedimento di trasferimento e la conseguente cancellazione dei ruoli di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, disponendo contestualmente a sua volta l'iscrizione nei propri ruoli e l'assegnazione degli interessati alle unità sanitarie locali presso cui sono disponibili i posti. II) Mobilità tra enti del comparto: È consentito il trasferimento di personale tra tutti gli enti destinatari del presente decreto, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti stessi e contrattazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, a condizione dell'esistenza nell'ente di destinazione di posto vacante di corrispondente qualifica e livello professionale. Qualora il trasferimento ad uno degli enti del comparto riguardi il personale delle unità sanitarie locali è, altresì, necessario il nulla osta della regione interessata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-22

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