Capo II

Art. 23

Mobilità intercompartimentale

In vigore dal 12 lug 1987
1. Ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, oltre alla mobilità di cui ai precedenti articoli, è consentito il trasferimento di personale tra gli enti destinatari del presente decreto e gli enti del comparto enti locali, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti e contrattazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, a condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e profilo professionale nell'ente di destinazione e purchè il richiedente sia in possesso dei requisiti per accedere al posto oggetto del trasferimento. 2. Per comprovate esigenze di servizio, la mobilità può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli enti del comparto sanità e quelli del comparto enti locali, con le stesse modalità di cui al comma 1. 3. L'onere è a carico dell'ente presso il quale l'impiegato opera funzionalmente. 4. In tali casi il comando, fatti salvi quelli previsti da norme o regolamenti degli enti stessi, non può avere durata superiore ai 12 mesi, eventualmente rinnovabili. 5. Il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è esente dall'obbligo del periodo di prova, purchè superata presso l'ente di provenienza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-23

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