Capo II
Art. 19
Mobilità
In vigore dal 12 lug 1987
1. La mobilità del personale, quale fattore indispensabile dell'organizzazione del lavoro e presupposto della funzionalità di gestione dei servizi, favorisce l'esplicazione della professionalità nell'ambito delle diverse strutture, concorrendo alla formazione permanente e polivalente degli operatori.
2. Vengono, pertanto, individuate, ai sensi dell', primo comma, punto 9), della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, e dall' del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, le seguenti forme di mobilità:
a) la mobilità nell'ambito dell'ente;
b) la mobilità tra enti della stessa regione;
c) la mobilità tra enti di regioni diverse;
d) la mobilità tra enti di diverso comparto.
3. La mobilità del personale è disposta esclusivamente nell'ambito delle funzioni proprie della posizione funzionale, profilo professionale e, ove previsto della disciplina di appartenenza dell'interessato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-19