Capo II

Art. 27

Prestazioni di consulenza

In vigore dal 12 lug 1987
1. L'attività di consulenza è consentita al personale esclusivamente per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali dell'ente ed in relazione al profilo professionale e ruolo di appartenenza ed, ove prevista, della disciplina, nei seguenti casi: A) In altri servizi dell'ente di appartenenza: le attività di consulenza nell'ente di appartenenza costituiscono, per il personale interessato, compito di istituto da prestarsi quindi nell'ambito del normale orario di servizio. Al personale stesso competono, se ed in quanto dovuti, a norma del vigente contesto normativo, l'indennità di missione e il compenso per lavoro straordinario; il personale interessato, nell'ambito dei limiti e modalità del presente decreto, può essere ammesso, presso le strutture in cui presta attività di consulenza, alla partecipazione degli istituti della incentivazione della produttività. B) In servizio di altro ente del comparto: l'attività di consulenza prestata in strutture e servizi di altro ente del comparto è consentita in un quadro normativo, definito con apposita convenzione fra gli enti interessati, che disciplini: i limiti di orario dell'impegno, comprensivo anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio compatibili con l'articolazione dell'orario di servizio; le modalità di compenso, ove l'attività di consulenza abbia luogo fuori dal debito orario di lavoro; i limiti orari minimali e massimali per l'attività di consulenza, nonché gli importi dei relativi compensi definiti a livello regionale, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto, rappresentative delle categorie interessate; il compenso deve affluire all'amministrazione di appartenenza, che provvede ad attribuire il 95% al dipendente avente diritto quale prestatore della consulenza. C) Consulenza a istituzioni pubbliche non sanitarie e a privati: l'attività di consulenza prestata a favore di istituzioni pubbliche non sanitarie o di privati è consentita al personale interessato, per limitati periodi di tempo, quando non sia in contrasto con le finalità ed i compiti del Servizio sanitario nazionale, in un quadro normativo definito con apposita convenzione tra dette istituzioni o privati e l'ente da cui dipende il personale, che disciplini: la durata della convenzione; i limiti di orario dell'impegno compatibili con l'articolazione dell'orario di servizio; l'entità del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso al personale, ove l'attività sia svolta fuori del debito orario di lavoro; motivazioni e fini della consulenza onde consentire valutazioni di merito sulla natura della stessa e la sua compatibilità con i compiti del Servizio sanitario nazionale e con le norme che disciplinano lo stato giuridico del personale dipendente; il relativo compenso dovrà comunque affluire all'amministrazione di appartenenza, che provvede ad attribuirne il 95% al dipendente avente diritto entro 15 giorni dall'introito; le prestazioni oggetto della convenzione non possono comunque configurare un rapporto di lavoro subordinato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-27

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