Titolo QUARTO

Art. 26

Aggiornamento professionale e partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata

In vigore dal 20 dic 1990
1. L'aggiornamento professionale è obbligatorio e facoltativo e riguarda tutto il personale di ruolo degli enti individuati dall'. 2. Il relativo finanziamento è previsto nel Fondo sanitario nazionale con una apposita voce a destinazione vincolata. 3. L'aggiornamento obbligatorio è svolto in orario di lavoro e comprende: a) la partecipazione obbligatoria a corsi di aggiornamento organizzati dal Servizio sanitario nazionale; b) la frequenza obbligatoria a congressi, convegni, seminari e altre manifestazioni consimili, da chiunque organizzati, compresi nei programmi regionali; c) l'uso di testi, riviste tecniche ed altro materiale bibliografico messo a disposizione dal Servizio sanitario nazionale; d) l'uso di tecnologie audiovisive ed informatiche; e) la ricerca finalizzata del personale in base a programmi definiti in sede di contrattazione decentrata. f) il comando finalizzato previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 4. I programmi regionali e di singolo ente che dovranno prevedere fondi destinati alle attività di cui al comma 3, e gli indici di utilizzazione adeguati ai profili professionali, sono determinati con la partecipazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto. 5. A tali fini, presso ogni regione e singolo ente, verrà istituita apposita commissione paritetica composta da membri nominati dal comitato di gestione, od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, e da membri designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto. 6. Nei programmi stessi va dato adeguato risalto alla formazione o all'aggiornamento professionale nelle discipline che riguardano l'organizzazione del lavoro, le tecniche di programmazione e l'economia del personale nelle linee di indirizzo del piano sanitario nazionale e della programmazione regionale e locale dei servizi. 7. L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dal personale interessato, anche in ambito extra regionale ed effettuate al di fuori dell'orario di servizio. Il concorso del Servizio sanitario nazionale è in tal caso strettamente subordinato all'effettiva connessione delle iniziative di cui sopra con l'attività di servizio e non può mai assumere la forma di indennità o di assegno di studio. 8. Nell'aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo rientra l'istituto del comando finalizzato di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979. 9. Sulle domande complessive di aggiornamento facoltativo decide un comitato tecnico scientifico composto da membri designati dagli enti, scelti fra il personale dipendente, e da membri designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto. 10. Il comitato di gestione o l'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, di norma approva le decisioni del comitato tecnico-scientifico ed, in caso contrario, è tenuto a fornire una opportuna motivazione. La partecipazione ai corsi, convegni e congressi, la frequenza delle scuole di specializzazione e gli esami sostenuti devono essere adeguatamente documentati al fine della concessione del congedo straordinario previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e dalla circolare 10705 del 30 dicembre 1987 del Dipartimento della funzione pubblica 11. La partecipazione all'attività didattica del personale si realizza nelle seguenti aree di applicazione: a) corsi di specializzazione, corsi pre-laurea e scuole a fini speciali, secondo la disciplina prevista dalle convenzioni con l'università, ai sensi dell' della legge 23 dicembre 1978, n. 833; b) aggiornamento professionale obbligatorio del personale, organizzato dal Servizio sanitario nazionale; c) formazione di base e riqualificazione del personale. 12. Le attività sub b) e c) sono riservate in linea di principio al personale del Servizio sanitario nazionale, con l'eventuale integrazione di docenti esterni. 13. Nella selezione del personale da ammettere alla didattica, deve essere privilegiata la competenza specifica. 14. All'avviso per la selezione del personale i cui sopra deve essere data la più ampia pubblicità. 15. L'attività didattica, se svolta fuori orario di servizio, e remunerata in via forfettaria con un compenso orario di L. 30.000 lorde, comprensivo dell'impegno per la preparazione delle lezioni e della correzione degli elaborati nonché per la partecipazione alle attività degli organi didattici. Se l'attività in questione è svolta durante le ore di servizio, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 50% per l'impegno nella preparazione delle lezioni e correzione degli elaborati in quanto effettuato fuori dell'orario di servizio. 16. In attesa della istituzione della commissione paritetica e del comitato tecnico scientifico previsto dai commi 5 e 9, al livello di singolo Ente sulle questioni demandate alla competenza di tali organi, decide l'Ufficio di direzione

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-26

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