Titolo SECONDO

Art. 9

Prove d'esame e punteggi.

In vigore dal 8 dic 1987
1. Le prove di esame sono le seguenti: a) prova pratica o d'arte su materie attinenti il posto messo a selezione; b) colloquio sulle materie oggetto della prova pratica o d'arte. 2. La commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti: 30 punti per i titoli; 70 punti per le prove d'esame. 3. I punti per le prove di esame sono così ripartiti: 40 punti per la prova pratica; 30 punti per la prova orale. 4. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: titoli di carriera: punti 20: a) servizio prestato presso le unità sanitarie locali o presso enti, servizi e presidi a queste trasferiti o presso pubbliche amministrazioni: nella posizione funzionale e nella materia cui si riferisce la selezione, punti 1,80 per anno; nella posizione funzionale inferiore e nella materia cui si riferisce la selezione, punti 1,20 per anno. I punteggi di cui sopra sono ridotti del 50% se i servizi risultano prestati in materie diverse da quelle oggetto della selezione. I servizi prestati nella posizione funzionale superiore a quella cui si riferisce la selezione sono valutati con i punteggi di cui sopra, maggiorati del 10%; b) altri servizi, punti 0,60 per anno; titoli vari: punti 10: il punteggio previsto per tale categoria di titoli è attribuito dalla commissione, con motivata valutazione, tenuto conto della loro attinenza con la posizione funzionale da conferire sulla base dei criteri previsti dall' del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni, e di documentate situazioni di particolare rilevanza sociale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-9

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