Titolo SECONDO
Art. 9
Prove d'esame e punteggi.
In vigore dal 8 dic 1987
1. Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova pratica o d'arte su materie attinenti il posto messo a selezione;
b) colloquio sulle materie oggetto della prova pratica o d'arte.
2. La commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
30 punti per i titoli;
70 punti per le prove d'esame.
3. I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
40 punti per la prova pratica;
30 punti per la prova orale.
4. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera: punti 20:
a) servizio prestato presso le unità sanitarie locali o presso enti, servizi e presidi a queste trasferiti o presso pubbliche amministrazioni:
nella posizione funzionale e nella materia cui si riferisce la selezione, punti 1,80 per anno;
nella posizione funzionale inferiore e nella materia cui si riferisce la selezione, punti 1,20 per anno.
I punteggi di cui sopra sono ridotti del 50% se i servizi risultano prestati in materie diverse da quelle oggetto della selezione.
I servizi prestati nella posizione funzionale superiore a quella cui si riferisce la selezione sono valutati con i punteggi di cui sopra, maggiorati del 10%;
b) altri servizi, punti 0,60 per anno;
titoli vari: punti 10:
il punteggio previsto per tale categoria di titoli è attribuito dalla commissione, con motivata valutazione, tenuto conto della loro attinenza con la posizione funzionale da conferire sulla base dei criteri previsti dall' del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni, e di documentate situazioni di particolare rilevanza sociale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-9