Capo II

Art. 4

Composizione delle delegazioni

In vigore dal 12 lug 1987
1. A livello di contrattazione regionale la delegazione trattante è costituita: a) per la parte pubblica dalle seguenti rappresentanze: della regione; dell'Associazione nazionale comuni italiani per i comuni e i loro consorzi; dell'Unione nazionale comunità montane per le comunità montane; degli altri enti di cui all' per quanto di rispettiva competenza; b) per le organizzazioni sindacali, una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo recepito dal presente decreto, che abbia adottato codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e dalle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. 2. La delegazione di parte pubblica è presieduta dal presidente della regione o da un suo delegato. 3. A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, la delegazione trattante è costituita: dal titolare del potere di rappresentanza dell'ente o da un suo delegato; da una rappresentanza dei titolari dei servizi o uffici destinatari e/o tenuti all'applicazione dell'accordo decentrato; da una delegazione composta da rappresentanti territoriali e/o aziendali di ciascuna organizzazione sindacale, come sopra indicata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-4

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