Capo II
Art. 4
Composizione delle delegazioni
In vigore dal 12 lug 1987
1. A livello di contrattazione regionale la delegazione trattante è costituita:
a) per la parte pubblica dalle seguenti rappresentanze:
della regione;
dell'Associazione nazionale comuni italiani per i comuni e i loro consorzi;
dell'Unione nazionale comunità montane per le comunità montane;
degli altri enti di cui all' per quanto di rispettiva competenza;
b) per le organizzazioni sindacali, una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo recepito dal presente decreto, che abbia adottato codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e dalle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.
2. La delegazione di parte pubblica è presieduta dal presidente della regione o da un suo delegato.
3. A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, la delegazione trattante è costituita:
dal titolare del potere di rappresentanza dell'ente o da un suo delegato;
da una rappresentanza dei titolari dei servizi o uffici destinatari e/o tenuti all'applicazione dell'accordo decentrato;
da una delegazione composta da rappresentanti territoriali e/o aziendali di ciascuna organizzazione sindacale, come sopra indicata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-4