Titolo SECONDO

Art. 8

Composizione della commissione giudicatrice.

In vigore dal 8 dic 1987
1. La commissione giudicatrice dei candidati alla selezione è così costituita: presidente del comitato di gestione o suo delegato: presidente; un esperto nella materia dell'attività prevista per la posizione funzionale oggetto della selezione o in materia attinente, designato dal comitato di gestione su proposta dell'ufficio di direzione: componente; un dipendente di ruolo di posizione funzionale superiore od uguale a quella oggetto della selezione con riguardo alla materia della selezione medesima, designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto: componente; un dipendente amministrativo dell'ente con posizione non inferiore ad assistente amministrativo: segretario. 2. Per ogni componente viene, altresì, nominato un supplente. 3. In tema di designazione del rappresentante sindacale si applica la procedura prevista dall' del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, come modificata dall' della legge 20 maggio 1985, n. 207.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-8

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