Titolo SECONDO
Art. 11
Progetti finalizzati
In vigore dal 12 lug 1987
1. In attuazione di quanto previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, gli enti di cui all', per esigenze di carattere specifico finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento di quelli esistenti, non fronteggiabili con solo personale di ruolo, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, potranno predisporre appositi progetti finalizzati di durata non superiore ad un anno, che conterranno la precisa indicazione del personale occorrente distinto per qualifica funzionale e profilo professionale e degli obiettivi da perseguire.
2. I settori di intervento sono individuati a titolo di riferimento, nelle seguenti attività:
prevenzione e cura delle tossico-dipendenze;
prevenzione, cura e riabilitazione di handicaps fisici o di portatori di disturbi psichici;
prevenzione e cura di anziani non autosufficienti;
prevenzione nei luoghi di lavoro.
3. I predetti progetti saranno finanziati ai sensi dell', comma 6, della legge 23 ottobre 1985, n. 595.
4. I progetti finalizzati saranno attuati, in parte con personale già in servizio, ed in parte con personale reclutato con rapporto a tempo determinato, nei limiti di durata e con le modalità ed alle condizioni che saranno stabilite dalla emananda legge richiamata al comma 3 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-11