Capo II
Art. 2
Materie di contrattazione decentrata
In vigore dal 12 lug 1987
1. Nell'ambito della disciplina di cui all' della legge 29 marzo 1983, n. 93, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e di quella del presente decreto, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalità generali ed i tempi di attuazione concernenti le seguenti materie:
l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi assistenziali;
l'individuazione dei posti di pianta organica necessari sulla base degli standards stabiliti a livello nazionale e regionale nonché i piani di assunzione di personale;
l'individuazione dei contingenti di posti di pianta organica per i quali si renda possibile l'utilizzazione di rapporti di lavoro part-time;
le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche;
le condizioni ambientali, la qualità del lavoro e i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro; i processi di mobilità compresi quelli derivanti da situazioni di sovradimensionamento e sottodimensionamento degli organici, nonché la verifica degli esuberi di personale anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione tecnologica dei servizi e degli uffici;
la struttura degli orari di lavoro (turni, articolazione, reperibilità, permessi), nonché le modalità di accertamento del loro rispetto;
l'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di servizio richiedono di derogare al limite massimo previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario;
i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttività, loro verifica e le incentivazioni connesse;
l'aggiornamento professionale, la qualificazione e la riqualificazione del personale;
le "pari opportunità";
i programmi di informatizzazione delle procedure e della destinazione delle risorse nonché del loro utilizzo;
la predisposizione di norme atte a regolamentare le attività culturali e ricreative;
le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dal presente decreto.
2. Ad essi si dà esecuzione ai sensi dell' della legge 29 marzo 1983, n. 93, mediante atti previsti dai singoli ordinamenti degli enti di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270#art-2