Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici
Art. 10
Incontri periodici tra le parti
In vigore dal 12 gen 1985
Le parti si incontreranno di regola presso il Ministero della
Sanità il secondo venerdi del mese, a mesi alterni, al fine di verificare lo stato di attuazione del presente accordo, di dare l'interpretazione autentica delle norme e di apportarvi quelle modifiche normative che ritengono necessarie.
Su richiesta di una delle parti il Ministero della Sanità
provvederà comunque a convocare apposita riunione entro 15 giorni dalla richiesta stessa. Tali riunioni sono presiedute dal Ministro della Sanità o da un suo delegato.
Il Ministero della Sanità provvederà a comunicare le decisioni
adottate nei sopradetti incontri alle Regioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;883#art-acn-10