Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici

Art. 9

Comitato consultivo regionale

In vigore dal 12 gen 1985
In ciascuna Regione è costituito un Comitato composto di: - Assessore regionale alla Sanità o suo delegato con funzioni di presidente; - 2 rappresentanti delle U.S.L. della regione designati dall'ANCI; - 3 rappresentanti dei pediatri convenzionati. I rappresentanti dei pediatri, che devono essere iscritti nell'elenco regionale della medicina specialistica pediatrica convenzionata, vengono eletti dai pediatri iscritti nell'elenco stesso con il sistema elettorale previsto per le elezioni dei Consigli direttivi degli Ordini dei Medici, escluso il quorum ai fini della validità delle elezioni. Le elezioni dei rappresentanti dei medici sono svolte a cura della Federazione regionale degli Ordini avvalendosi della collaborazione degli Ordini provinciali di regola contestualmente alle elezioni dei rappresentanti dei medici di medicina generale. La Federazione Regionale proclama gli eletti. Il Comitato Regionale è presieduto da un rappresentante di parte pubblica. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di parte pubblica. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano di parte pubblica. La sede del Comitato è indicata dalla Regione. Il Comitato predispone le graduatorie regionali dei pediatri convenzionati di cui all'. Il Comitato deve essere sentito preventivamente dalla Regione o dalle U.S.L. su tutti i provvedimenti inerenti l'applicazione del presente Accordo, ivi compresa l'attuazione, nell'ambito del territorio della Regione, dei servizi di guardia medica e dei programmi di aggiornamento professionale obbligatorio per gli specialisti in pediatria convenzionati. Il Comitato formula proposte ed esprime pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente Accordo per un corretto ricorso all'assistenza da parte degli assistibili, anche in riferimento a problemi o situazioni particolari locali che siano ad esso sottoposte dal Presidente o da almeno un terzo dei suoi componenti. Svolge inoltre ogni altro compito assegnatogli dal presente accordo; la sua attività è comunque finalizzata a fornire indirizzi uniformi per l'applicazione del presente Accordo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;883#art-acn-9

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Comitato consultivo regionale (Art. 9 Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta.) — Testo vigente | Portale Normativo