Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici
Art. 8
Comitato Consultivo di U.S.L.
In vigore dal 12 gen 1985
In ciascuna U.S.L. è costituito un Comitato composto da:
- Il presidente della U.S.L. o suo delegato che lo presiede;
- 1 membro designato dal Comitato di Gestione dell'U.S.L.;
- 2 rappresentanti dei pediatri convenzionati.
I rappresentanti dei pediatri sono eletti fra i pediatri iscritti nell'elenco della pediatria di libera scelta di ciascuna U.S.L. con il sistema previsto per le elezioni dei Consigli Direttivi degli Ordini dei Medici, escluso il quorum ai fini della validità dell'elezione, dagli specialisti in pediatria convenzionati iscritti negli elenchi ed operanti nell'ambito della U.S.L. per la quale deve essere istituito il Comitato.
Le elezioni dei rappresentanti dei pediatri sono svolte a cura
della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici, avvalendosi della collaborazione degli Ordini Provinciali, di regola contestualmente alle elezioni dei rappresentanti dei medici di medicina generale.
La Federazione Regionale degli Ordini proclama gli eletti. La
funzione di segretario è svolta da un funzionario di parte pubblica.
Il Comitato ha il compito di esprimere parere obbligatorio sui
seguenti argomenti:
1) richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all';
2) autorizzazione di scelte in deroga ai sensi dell';
3) motivi di incompatibilità agli effetti delle ricusazioni di cui all'ultimo comma dell'.
Inoltre formula proposte in ordine alla migliore organizzazione
della medicina specialistica pediatrica di base.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;883#art-acn-8