Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici
Art. 11
Commissione locale di disciplina
In vigore dal 12 gen 1985
In ciascuna U.S.L. è istituita una Commissione di disciplina
composta da 2 medici nominati dal Comitato di gestione dell'U.S.L. 2 pediatri nominati dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici competente per territorio, su designazione unitaria dei sindacati della categoria più rappresentativi a livello regionale.
La Commissione è presieduta da un membro di parte medica. La sede della Commissione è indicata dall'U.S.L.
Ai fini della nomina di cui al 1° comma il Presidente della
Federazione Regionale degli Ordini dei Medici invita, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i sindacati della categoria a procedere alla designazione unitaria dei medici da nominare.
Nel caso che i sindacati non facciano pervenire detta designazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito, il Consiglio Direttivo della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici provvede direttamente a nominare la rappresentanza medica in seno alla Commissione.
I pediatri di nomina ordinistica devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
1) età non inferiore a 40 anni;
2) anzianità di laurea non inferiore a 15 anni e di
specializzazione in pediatria non inferiore a 10 anni;
3) attività in pediatria svolta in regime convenzionale per un periodo non inferiore a 7 anni e tuttora convenzionato.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'U.S.L.
La Commissione esamina i casi dei medici ad essa deferiti per
inosservanza delle norme del presente Accordo, iniziando la procedura entro un mese dalla data del deferimento.
Al pediatra deferito sono contestati gli addebiti mossigli ed è
garantita la possibilità di produrre le proprie controdeduzioni.
La Commissione decide con provvedimento motivato l'adozione di uno dei seguenti provvedimenti: proscioglimento, richiamo, richiamo con diffida, sospensione del rapporto per una durata non superiore a 2 anni, cessazione del rapporto, sospensione cautelare per emissione di ordine o mandato di cattura od arresto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;883#art-acn-11