Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici

Art. 15

Cessazione e sospensione del rapporto

In vigore dal 4 lug 1986
Il rapporto di prestazione d'opera intellettuale tra le UU.SS.LL. e i pediatri iscritti negli elenchi, oltre che per le cause di decadenza di cui all', cessa soltanto: 1) per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le procedure di cui agli ; 2) per recesso del pediatra da comunicare al Comitato di cui all' con almeno un mese di preavviso; 3) per compimento del 70° anno di età. Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al punto 1) il pediatra può presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie dopo due anni dalla cancellazione. Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione dall'Albo professionale. Oltre che per provvedimento delle Commissioni di cui agli l'iscrizione nell'elenco è sospesa d'ufficio allorquando il medico sia sospeso dall'Albo professionale. In deroga al punto 3 del precedente primo comma ai pediatri di libera scelta è consentito conservare il rapporto convenzionale fino al termine di quattro mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale riguardante il nuovo regolamento del fondo di previdenza della categoria. Qualora l'ENPAM non sottoponga all'approvazione dei Ministeri vigilanti il suddetto regolamento entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che renderà esecutivo il presente accordo, i pediatri ultra settantenni cesseranno dal rapporto convenzionale alla data del 31 maggio 1985. La norma di cui all'ultimo comma dell' dell'accordo Collettivo Nazionale per i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica del 13 agosto 1981 resta confermata in favore dei medici che, avendo compiuto il 70° anno di età in data anteriore all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, cessano volontariamente dal rapporto convenzionale nel termine di sei mesi dal compimento del 70° anno. I benefici economici derivanti dalla norma di cui al comma precedente si applicano anche ai pediatri che compiono il 70° anno di età tra la data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo e il 31 dicembre 1984, a condizione che all'atto del compimento del 70° anno di età cessino volontariamente dal rapporto convenzionale. I pediatri di cui al comma precedente che non si avvalgono del beneficio economico di cui all', ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 e coloro che hanno compiuto o compiono il settantesimo anno di età dopo la data del 30 dicembre 1984 conservano il rapporto convenzionale ai sensi dei commi 5 e 6 che precedono; ad essi è assegnato un massimale individuale di 350 scelte, con divieto di acquisire nuove scelte anche nel caso che non abbiano raggiunto il massimale anzidetto.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;883#art-acn-15

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Cessazione e sospensione del rapporto (Art. 15 Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta.) — Testo vigente | Portale Normativo