Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici
Art. 14
Funzionamento delle Commissioni e dei Comitati
In vigore dal 12 gen 1985
Le Commissioni ed i Comitati sono validamente riuniti se è
presente la maggioranza dei loro componenti e le deliberazioni delle Commissioni e dei Comitati sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
È incompatibile la nomina contemporanea in più Comitati o
Commissioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;883#art-acn-14