Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici
Art. 12
Commissione Regionale di disciplina
In vigore dal 12 gen 1985
In ciascuna Regione è istituita una Commissione di disciplina
composta da:
- il Presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei
Medici, o un suo delegato che la presiede;
- 4 medici nominati dalla Regione;
- 3 medici specialisti in pediatria nominati dal Consiglio
Direttivo della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici, su designazione unitaria dei sindacati della categoria più rappresentativi a livello nazionale.
La sede della Commissione è indicata dalla Regione.
Ai fini della nomina di cui al 1° comma, il Presidente della
Federazione Regionale degli Ordini dei Medici invita, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i sindacati nazionali della categoria a procedere alla designazione dei pediatri da nominare.
Nel caso che i sindacati non facciano pervenire detta designazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito, il Consiglio Direttivo della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici provvede direttamente a nominare la rappresentanza medica in seno alla Commissione.
I pediatri di nomina ordinistica devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
1) età non inferiore a 40 anni;
2) anzianità di laurea non inferiore a 15 anni e di
specializzazione in pediatria non inferiore a 7 anni;
3) attività di medicina specialistica pediatrica svolta in
posizione convenzionale per un periodo non inferiore a 10 anni e tuttora convenzionati.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario della
Regione.
La Commissione decide con provvedimento motivato sui ricorsi
presentati confermando, modificando od annullando il provvedimento adottato dalla Commissione di cui all'.
La decisione è definitiva e di essa è data comunicazione a cura del Presidente, all'U.S.L. per la notifica all'interessato e l'esecuzione del provvedimento nonché per la comunicazione alla Commissione locale di disciplina ed al competente Ordine dei Medici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;883#art-acn-12