Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici
Art. 6
Titoli per la formazione delle graduatorie
In vigore dal 12 gen 1985
I titoli da valutare ai fini della formazione delle graduatorie
sono i seguenti e ad essi è attribuito il valore per ognuno singolarmente indicato:
a) 0,10 punti per ogni anno di iscrizione all'albo professionale.
Il punteggio è raddoppiato (punti 0,20) per ogni anno di iscrizione all'albo professione delle Province della Regione ove è presentata la domanda. Sei mesi ed un giorno equivalgono ad 1 anno.
b) 0,05 punti per ogni mese di attività di servizio prestato
come medico generale dipendente da strutture pubbliche. Il punteggio è raddoppiato (punti 0,10) per ogni mese di attività di servizio prestato come specialista in pediatria dipendente da strutture pubbliche.
c) 0,10 punti per ogni mese di attività di medico generale
convenzionato, compresa l'attività di sostituzione.
d) 0,20 punti per ogni mese di attività di specialista in
pediatria convenzionato, compresa l'attività di sostituzione.
e) 0,20 punti per ogni mese di attività di cui al punto c)
prestata in zone con insufficiente numero di assistibili residenti (meno di 500, detratta la popolazione in età pediatrica) ed in zone disagiate o con popolazione sparsa.
f) 0,40 punti per ogni mese di attività di cui al punto d)
prestata in zone con insufficiente numero di assistibili residenti in età pediatrica (meno di 400) ed in zone disagiate o con popolazione sparsa.
g) 0,20 punti per ogni mese (intendendosi per mese due turni
completi festivi e sei notturni oppure quattro festivi ove il notturno non fosse realizzato) di servizio di guardia festiva e notturna, elevato a 0,40 punti se effettuato nelle zone disagiate di cui ai precedenti punti e) ed f).
h) 0,10 punti al mese per servizio militare di leva o sostitutivo
nel servizio civile.
i) 4 punti per la specializzazione in pediatria od equipollenti ai sensi di legge; 2 punti per le affini; 0,20 punti per ogni altra specializzazione conseguita.
l) 0,10 punti per il tirocinio abilitante svolto ai sensi della legge 18 aprile 1975, n. 143.
m) 0,10 punti per ciascun corso di aggiornamento professionale in
materie proprie dell'area funzionale della pediatria secondo la tabella B del decreto ministeriale 10 marzo 1983, di durata almeno trimestrale, documentato da un'attestazione di presenza e di profitto (con esclusione dei corsi di aggiornamento obbligatorio per contratto o convenzione), tenuto da amministrazione sanitaria pubblica o equiparata oppure da organizzazione privata sanitaria purchè, in questo ultimo caso, abbia avuto il riconoscimento formale da parte della FNOOMM come valido ai fini della graduatoria.
n) 0,05 punti per ogni mese di attività professionale svolta
presso una struttura pubblica sanitaria non espressamente contemplata nei punti che precedono.
Ai Fini che precedono, sedici giorni equivalgono ad un mese. I
titoli di servizio sono cumulabili purchè non si riferiscano ad attività svolte negli stessi periodi. In tal caso è valutato il titolo che comporta il punteggio più alto.
Al fine di favorire l'inserimento di specialisti in pediatria non espletanti altra attività, in aggiunta ai punteggi di cui al 1° comma del presente articolo, ai pediatri che al momento della presentazione della domanda non abbiano alcun rapporto di lavoro dipendente o trattamento pensionistico e che non siano in posizione di incompatibilità e che tali requisiti abbiano conservato fino al conferimento dell'incarico, viene attribuito un punteggio aggiuntivo di 40 punti. Se nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e l'inserimento nella località carente il medico acquisisce un rapporto di lavoro dipendente, tale punteggio verrà defalcato con la conseguente revisione della posizione di graduatoria. A tal fine peraltro, non è rilevante l'acquisizione di un rapporto di lavoro a titolo precario purchè esso cessi prima del conferimento dell'incarico.
A parità di punteggio complessivo prevalgono nell'ordine
l'anzianità di specializzazione, il voto di specializzazione, e, infine, l'età.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;883#art-acn-6