Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici

Art. 4

Rapporto ottimale

In vigore dal 12 gen 1985
Ciascuna U.S.L., anche ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al precedente , cura la tenuta di un elenco dei pediatri convenzionati articolato per Comuni, gruppi di Comuni o Distretti sulla base delle indicazioni del Piano Sanitario Regionale o di altra determinazione della Regione. L'ambito territoriale ai fini dell'acquisizione delle scelte deve comprendere popolazione residente non inferiore a 4.500 abitanti. Il pediatra operante in un Comune comprendente più U.S.L., fermo restando che può essere iscritto nell'elenco di una sola U.S.L. che gestirà la posizione amministrativa del sanitario, può acquisire scelte in tutto l'ambito comunale, ai sensi dell', comma 3° della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il numero dei pediatri iscrivibili in ciascun comune o altro ambito definito ai sensi del primo comma è determinato, per quanto riguarda il primo pediatra da iscrivere nell'elenco, in base al rapporto di un medico per 600, o frazione superiore a 300 assistibili residenti in età compresa fra 0 e 6 anni. Per i successivi inserimenti, il numero dei medici da iscrivere, sempre sulla base del rapporto di uno a 600, o frazione superiore a 300, è determinato con riguardo alla popolazione residente di età compresa tra 0 e 12 anni, detratti i massimali teorici dei pediatri già inseriti nonché le scelte di assistibili in età pediatrica in carico ai medici generici. In tutti i Comuni dell'ambito territoriale di cui al primo e secondo comma deve essere comunque assicurato un congruo orario di assistenza ambulatoriale. Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;883#art-acn-4

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