Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici

Art. 25

Visita domiciliare

In vigore dal 12 gen 1985
La visita domiciliare deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore 10, ove invece la richiesta venga recepita dopo le ore 10, la visita deve essere effettuata entro le ore 12 del giorno successivo. A cura delle U.S.L. tale norma sarà portata a conoscenza degli assistibili. La chiamata urgente recepita deve essere soddisfatta entro il più breve tempo possibile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;883#art-acn-25

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Visita domiciliare (Art. 25 Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta.) — Testo vigente | Portale Normativo