Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici

Art. 21

Apertura degli ambulatori

In vigore dal 12 gen 1985
L'ambulatorio dei pediatri iscritti negli elenchi - salvo quanto previsto in materia di orario di guardia medica - deve essere aperto agli aventi diritto per cinque giorni alla settimana, di norma dal lunedi al venerdi, salva diversa intesa a livello locale, secondo un congruo orario determinato autonomamente dal sanitario in relazione alle necessità degli assistibili iscritti nel suo elenco ed alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera che sia assicurato il funzionamento dell'assistenza. Il suddetto orario, che verrà comunicato all'U.S.L., sarà esposto all'ingresso dell'ambulatorio. Nelle giornate di sabato il pediatra non è tenuto a svolgere attività ambulatoriale, ma è obbligato ad eseguire le visite domiciliari richieste entro le ore 10 dello stesso giorno, nonché quelle eventualmente non ancora effettuate, richieste dopo le ore 10 del giorno precedente. Nei giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni previste per il sabato, con l'obbligo però di effettuare attività ambulatoriale per i pediatri che in quel giorno la svolgono ordinariamente al mattino. Le visite ambulatoriali, salvo i casi di urgenza, vengono di norma erogate attraverso il sistema di prenotazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;883#art-acn-21

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Apertura degli ambulatori (Art. 21 Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta.) — Testo vigente | Portale Normativo