Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici

Art. 30

Medicina di gruppo

In vigore dal 12 gen 1985
Al fine di conseguire un migliore livello qualitativo delle prestazioni e per l'espletamento coordinato e più funzionale delle attività e dei compiti loro derivanti dal presente accordo, nonché ai fini dell'associazione di cui alla norma transitoria n. 1 per il rientro nei massimali, i pediatri iscritti negli elenchi possono concordare e realizzare forme di lavoro associato o di gruppo, dandone comunicazione al Comitato di cui all' sulla base del Regolamento allegato alla Convenzione nazionale unica per i medici di medicina generale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;883#art-acn-30

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Medicina di gruppo (Art. 30 Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta.) — Testo vigente | Portale Normativo