Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici
Art. 32
Sostituzioni
In vigore dal 12 gen 1985
Il pediatra che si trovi nell'impossibilità di prestare la propria
opera, fermo restando l'obbligo di farsi sostituire fin dall'inizio, deve comunicare al competente ufficio della U.S.L. il nominativo del collega o dei colleghi che lo sostituiscono quando la sostituzione si protragga per più di tre giorni.
Il pediatra, per sostituzioni fino a trenta giorni può farsi
sostituire da 1 o più pediatri, o in mancanza anche da medici fuori elenco purchè iscritti alla scuola di specializzazione in pediatria;
in mancanza da medici di medicina generale iscritti negli elenchi dell'U.S.L. o del Comune se il Comune medesimo comprende più U.S.L.
Ove la sostituzione superi i trenta giorni il pediatra deve
segnalare un solo sostituto.
Le U.S.L. per i primi trenta giorni di sostituzione continuativa
corrispondono i compensi al pediatra sostituito il quale provvede a trasferire al collega le relative competenze; dal 31° giorno in poi i compensi sono corrisposti direttamente al medico che effettua la sostituzione.
Il pediatra che non riesca ad assicurare la propria sostituzione
deve tempestivamente informare la U.S.L. la quale provvede a designare il sostituto prioritariamente tra i medici inseriti nella graduatoria di cui all' e secondo l'ordine della stessa.
Per le sostituzioni superiori a 30 giorni il sostituto non in
possesso del titolo di specializzazione percepisce i compensi secondo le tabelle previste dall'accordo per la medicina generale, relativamente alla tabella per assistiti da zero a 12 anni di età per il primo gruppo di anzianità di laurea.
Ove il sostituto sia in possesso del titolo di specializzazione
percepirà il compenso previsto per i pediatri di cui alla prima fascia di anzianità di specializzazione della tabella annessa al punto a) dell'.
I rapporti economici fra il pediatra sostituito e quello sostituto,
chiunque fra i due percepisca i compensi, sono regolati secondo le modalità stabilite da apposito regolamento tenendo conto dell'uso delle attrezzature e delle altre spese oltre che della maggiore o minore morbosità legata alla stagione.
Non è consentito al sostituto di acquisire scelte del medico
sostituito durante la sostituzione.
Fatte salve le ipotesi di malattia e per comprovati motivi di
studio o per il servizio militare o sostitutivo civile, qualora il pediatra si assenti per più di sei mesi nell'anno, anche non continuativi il comitato di cui all' esamina il caso ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto.
Le norme di cui sopra si applicano anche nel caso di pediatra
assente per maternità.
Quanto il pediatra sostituito per qualsiasi motivo, sia
nell'impossibilità di percepire compensi che gli spettano in relazione al periodo di sostituzione, le U.S.L. possono direttamente liquidare tali competenze al medico che ha effettuato la sostituzione.
Alla sostituzione del pediatra sospeso dagli elenchi per effetto di
provvedimenti delle commissioni di cui agli provvede la U.S.L. con le modalità di cui al 5° comma del presente articolo.
Le scelte del medico colpito dal provvedimento di sospensione
restano in carico al pediatra sospeso salvo che i singoli aventi diritto avanzino richieste di variazione del pediatra di fiducia; variazione che in ogni caso non può essere fatta in favore del medico incaricato della sostituzione per tutta la durata della stessa, anche se quest'ultimo risulti essere stato iscritto nell'elenco prima di assumere tale incarico.
L'attività di sostituzione, a qualsiasi titolo svolta, non
comporta la iscrizione del pediatra nell'elenco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;883#art-acn-32