Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici

Art. 37

Quote sindacali

In vigore dal 12 gen 1985
La riscossione delle quote sindacali per il Sindacato firmatario del presente accordo avviene su delega del medico attraverso le U.S.L. con versamento in c/c intestato al tesoriere del Sindacato firmatario del presente accordo per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi. Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide. I costi del servizio di esazione sono a carico del Sindacato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;883#art-acn-37

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