Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici
Art. 38
Diritti sindacali
In vigore dal 12 gen 1985
Per i membri di parte medica eletti in tutti i Comitati e
Commissioni previsti dal presente accordo sarà rimborsata la spesa per sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi.
Tale onere sarà a carico della Regione o delle singole U.S.L.,
rispettivamente per i Comitati e le Commissioni regionali e di U.S.L.
I rappresentanti dei sindacati medici di categoria a carattere
nazionale e regionale, nonché i medici nominati alle cariche degli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, possono avvalersi della collaborazione professionale di medici con compenso orario.
Detto compenso orario, omnicomprensivo, non potrà essere inferiore
al costo globale orario previsto per i medici di cui all' del presente accordo.
Per la collaborazione di cui al terzo comma nessun onere potrà far
carico al servizio pubblico.
Le spese per le elezioni dei rappresentanti dei medici pediatri in seno ai Comitati di cui agli sono a carico di tutti i pediatri iscritti negli elenchi.
Le U.S.L. provvedono al pagamento delle spese suddette a carico di un fondo costituito da quote trattenute sui compensi dovuti a ciascun pediatra, nella misura indicata dall'Ordine dei Medici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;883#art-acn-38