Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici
Art. 37
37 / 39Quote sindacali
In vigore dal 12 gen 1985
La riscossione delle quote sindacali per il Sindacato firmatario
del presente accordo avviene su delega del medico attraverso le U.S.L. con versamento in c/c intestato al tesoriere del Sindacato firmatario del presente accordo per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi.
Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide.
I costi del servizio di esazione sono a carico del Sindacato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;883#art-acn-37