Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici
Art. 31
Aggiornamento professionale obbligatorio
In vigore dal 12 gen 1985
Entro il primo trimestre di ogni anno il Ministero della Sanità, d'intesa con la FNOOMM, le Regioni, la Società italiana di Pediatria, e i Sindacati Medici della categoria maggiormente rappresentativi, con un contributo dell'Università e degli ospedali, emana norme generali sui temi prioritari dell'aggiornamento professionale obbligatorio del pediatra, in relazione anche alla attuazione dei progetti-obiettivo.
Gli Ordini dei Medici elaborano, d'intesa con i Comitati consultivi
di cui all', programmi applicativi sottoponendoli all'esame della Regione. Oltre ai programmi generali suddetti possono svolgersi, previe intese con i sindacati di categoria maggiormente rappresentativi a livello dell'U.S.L., attività didattiche rivolte a migliorare l'efficienza e la professionalità del servizio sanitario di base.
Le attività di aggiornamento professionale si svolgono presso i
presidi sanitari delle U.S.L. utilizzando appropriati mezzi didattici, se del caso anche materiale audiovisivo prodotto o distribuito dagli Ordini dei Medici e dalle Regioni. Gli Ordini dei Medici potranno procedere a valutazioni sull'efficacia dell'aggiornamento medesimo.
Attraverso accordi regionali fra Ordini dei Medici, la Società
italiana di Pediatria, sindacati della categoria maggiormente rappresentativi e Regioni verranno stabilite normative per la preparazione degli animatori della formazione permanente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;883#art-acn-31