Art. 10 · Incontri periodici tra le parti
Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici

Art. 10

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Incontri periodici tra le parti

In vigore dal 12 gen 1985
Le parti si incontreranno di regola presso il Ministero della Sanità il secondo venerdi del mese, a mesi alterni, al fine di verificare lo stato di attuazione del presente accordo, di dare l'interpretazione autentica delle norme e di apportarvi quelle modifiche normative che ritengono necessarie. Su richiesta di una delle parti il Ministero della Sanità provvederà comunque a convocare apposita riunione entro 15 giorni dalla richiesta stessa. Tali riunioni sono presiedute dal Ministro della Sanità o da un suo delegato. Il Ministero della Sanità provvederà a comunicare le decisioni adottate nei sopradetti incontri alle Regioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;883#art-acn-10