Accordo Collettivo Nazionale per rapporti con medici specialisti pediatrici
Art. 10
10 / 39Incontri periodici tra le parti
In vigore dal 12 gen 1985
Le parti si incontreranno di regola presso il Ministero della
Sanità il secondo venerdi del mese, a mesi alterni, al fine di verificare lo stato di attuazione del presente accordo, di dare l'interpretazione autentica delle norme e di apportarvi quelle modifiche normative che ritengono necessarie.
Su richiesta di una delle parti il Ministero della Sanità
provvederà comunque a convocare apposita riunione entro 15 giorni dalla richiesta stessa. Tali riunioni sono presiedute dal Ministro della Sanità o da un suo delegato.
Il Ministero della Sanità provvederà a comunicare le decisioni
adottate nei sopradetti incontri alle Regioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;883#art-acn-10